(Pubblicata  nel  numero  straordinario al Bollettino ufficiale della
       Regione Trentino Alto-Adige n. 7 del 21 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
     Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli

    1.  Ai  soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari
nelle   gestioni  dei/delle  lavoratori/trici  dipendenti,  dei/delle
lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'I.N.P.S. o
iscritti  ad  un  fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, residenti da almeno cinque anni nella Regione
Trentino-Alto  Adige,  puo'  essere  corrisposto,  per  i  periodi di
astensione  dal lavoro dedicati alla cura e all'educazione dei propri
figli, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2.
Il  contributo  non  spetta  ai/alle  lavoratori/trici  dipendenti da
pubbliche  amministrazioni  e  a coloro che sono titolari di pensione
diretta.
    2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del
versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore a
euro  3  mila  500 rapportati ad anno. Il contributo e' erogato per i
periodi  di  astensione  dal  lavoro  effettuati  successivamente  ai
periodi di congedo previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151  e  comunque entro i tre anni di vita del/della bambino/a o entro
tre  anni  dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. Il
contributo spetta per un massimo di dodici mesi, elevabili a quindici
nell'ipotesi  in  cui  il  padre  del/della  bambino/a si avvalga del
diritto  di  cui  al  comma  2  dell'Art.  32 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi.
    3.  Il contributo previsto al comma 2 per i periodi di astensione
dal  lavoro dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli puo'
essere   corrisposto,  in  misura  pari  all'importo  del  versamento
previdenziale  effettuato e comunque in misura non superiore a euro 3
mila  500, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e qualora, durante
tali  periodi,  venga assunta in loro sostituzione per lo svolgimento
dell'attivita'   lavorativa  autonoma  un'altra  persona  almeno  con
contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  pari  al  50 per cento del
contratto  a  tempo  pieno.  In  caso di mancata assunzione l'importo
massimo  del  contributo viene ridotto del 50 per cento. L'assunzione
di  un'altra  persona  non  e'  richiesta ai fini dell'erogazione del
contributo   ai/alle   coltivatori/trici   diretti/e,   mezzadri/e  e
coloni/e.
    4.  A  coloro  che  sono  residenti  da  almeno cinque anni nella
Regione  Trentino-Alto  Adige  e  che,  dopo  aver fruito dei congedi
previsti  dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riprendono o
intraprendono lo svolgimento di un'attivita' lavorativa con contratto
di  lavoro  a  tempo  parziale  entro  i  tre  annidi vita del/ della
bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o
affidamento,   puo'   essere   corrisposto   un  contributo  ai  fini
dell'integrazione  dei  versamenti  previdenziali  dovuti,  fino alla
concorrenza  del  100  per  cento di quelli, previsti per il medesimo
contratto  a  tempo  pieno  e comunque in misura non superiore a Euro
1.750,00  rapportati  ad  anno.  Il  contributo viene concesso per un
periodo  massimo di dodici mesi, elevabili a quindici nell'ipotesi in
cui  il  padre  del/della  bambino/a si avvalga del diritto di cui al
comma  2  dell'Art.  32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
per   almeno   tre   mesi.   Il   contributo   non   spetta   al/alle
lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni.
    5.  Le modalita' per l'accertamento dei periodi di astensione dal
lavoro,  nonche'  ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione
delle   norme   contenute  nel  presente  art.,  sono  stabilite  con
regolamento  regionale  da  emanarsi  entro  tre  mesi  dalla data di
entrata in vigore della presente legge. In alternativa ai cinque anni
di  residenza  di  cui  ai  commi  1 e 4 e' riconosciuta la residenza
storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente
la  domanda.  Le modalita'  e  i  termini  per la presentazione delle
domande  e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna
provincia autonoma con proprio regolamento.
    6.  Gli  interventi  di  cui  al  presente articolo sono tra loro
cumulabile, ma il periodo complessivo per il quale vengono concessi i
contributi non puo' comunque superare i dodici mesi o i quindici mesi
nell'ipotesi  in  cui  il  padre  del/della  bambino/a si avvalga del
diritto  di  cui  al  comma  2  dell'Art.  32 del decreto legislativo
26 marzo  2001,  n. 151. I contributi di cui al presente articolo non
sono  cumulabili  con  gli  interventi previsti dalla legge regionale
25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.